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L'Associazioneart. 1 E’ costituita un’Associazione con la denominazione : “PERIPLO FAMILIARE”. art. 2 L’Associazione ha sede legale in Roma, alla via Germanico n. 184. art. 3 L’Associazione, non avente fini di lucro, si propone di conseguire i seguenti scopi: a) tutelare gli interessi della famiglia intesa nella sua entità spirituale, affettiva e materiale; b) lo studio dei problemi che più riguardano la famiglia odierna; c) proporre provvedimenti in favore della famiglia e dei singoli componenti proponendo, ad istanza dell’associato, istanze e azioni anche giudiziarie; d) valorizzare e stimolare l’armonia familiare, intervenendo, se richiesto, a favore dei componenti in crisi, anche per malattia e/o infortuni, proponendo se necessario istanze, iniziative anche giudiziarie dei singoli; e) organizzare tavole rotonde, seminari, convegni, e gruppi di studio; f) prestare assistenza legale e socio-sanitaria a chi sia rimasto vittima di casi di malasanità favorendo la conciliazione tra le parti; g) prestare opera di ausilio legale a chi intende ottenere la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti; h) svolgere ogni altra iniziativa intesa al raggiungimento degli scopi di cui alle precedenti lettere. art. 4 La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato. art. 5 Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dal capitale iniziale versato b) dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio; c) dalle quote annuali degli associati; d) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; e) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche Pubblici; f) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato; g) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra da incrementare il patrimonio sociale. art. 6 Gli associati sono persone fisiche od anche giuridiche, contraddistinti dalle seguenti categorie: a) soci fondatori: che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione e provvedono alla formazione dello statuto; b) soci ordinari: le persone fisiche che aderiscono e partecipano all’associazione condividendone gli scopi sociali; c) soci sostenitori: sono le persone fisiche e giuridiche che aderiscono all’associazione condividendone gli scopi, con quote associative di importo variabile; d) soci onorari: che per la loro presenza e per il loro contributo personale ed intellettuale valorizzano l’attività dell’Associazione. L’adesione, come socio,all’Associazione è libera ed è consentita a chiunque. La qualifica di socio ordinario si acquista con l’accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo previo versamento della quota associativa, determinata annualmente dallo stesso Consiglio. Il socio può recedere dall’Associazione mediante dichiarazione scritta indirizzata al Presidente, con lettera raccomandata a/r e ha effetto immediato all’atto di ricevimento della relativa comunicazione; il recedente non ha diritto al rimborso, nemmeno parziale delle quote associative versate. Il socio che abbia posto in essere comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo; analoga esclusione può essere decisa dai due terzi dei soci fondatori nei confronti di uno di loro. I soci ordinari devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell’iscrizione per l’anno successivo, versando contestualmente le quote associative, pena la decadenza di socio. Gli associati hanno dritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, e sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere del Consiglio Direttivo. art. 7 Gli organi dell’associazione sono: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente. Possono essere eletti e nominati agli uffici ed alle cariche sociali tutti i soci che abbiano almeno compiuto il diciottesimo anno di età, abbiano partecipato attivamente per almeno tre anni alla vita dell’Associazione e che siano in regola con i versamenti delle quote associative. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. art. 8 L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione. I soci impediti a partecipare all’assemblea possono farsi rappresentare da altri con una delega scritta. L’Associazione nell’Assemblea ha il suo organo sovrano, ed i soci hanno diritto a partecipare alle convocazioni sia ordinarie che straordinarie. L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno, dal Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, e l’approvazione del bilancio preventivo. L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, o su richiesta del Presidente (previa valutazione), in seguito alla proposta di un numero di soci che rappresenti non meno della decima parte degli iscritti. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della complessiva maggioranza dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, purché siano presenti almeno la metà dei soci fondatori. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati per delega, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza da persona designata dall’Assemblea. art. 9 Il Consiglio Direttivo, composto di almeno tre e non più di sette membri, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile, ed è composto dai soci fondatori, integrabili da un massimo di tre soci ordinari ed è nominato dall’Assemblea dei soci. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo viene integrato per cooptazione. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: a) dirigere e coordinare le attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e programmi; b) predisporre e proporre i bilanci consuntivi e preventivi; c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario; d) deliberare sulle domande di adesione di nuovi associati; e) procedere alla nomina di eventuali commissioni e gruppi di lavoro composte anche da non soci per coadiuvare il Consiglio Direttivo su particolari attività e programmi; il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che lo presiede; esso delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto, per lo svolgimento di questa funzione, ad alcuna indennità, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni. art. 10 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività ed al funzionamento dell’Associazione e provvede alla ordinaria amministrazione, istruisce le questioni e gli atti da sottoporre all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo; segue e cura l’esecuzione delle decisioni degli organi sociali. Inoltre il Presidente potrà intrattenere rapporti con istituti bancari e postali aprendo a nome della Associazione conti correnti bancari e postali, operare sugli stessi a propria esclusiva firma, chiedere finanziamenti e mutui fino ad un massimo di Euro 51.500,00 (cinquantunomilacinquecento/00) Il Presidente infine per l’espletamento delle proprie funzioni può essere coadiuvato, valutando la necessità da persona di sua fiducia da nominare in qualità di Direttore, previo consenso del Consiglio Direttivo. art. 11 In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto a enti ed organizzazioni che esercitano attività analoghe. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la convocazione dell’Assemblea dei soci che delibera sia in prima convocazione che in seconda con la maggioranza di almeno i tre quarti degli associati. art. 12 Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e della legislazione di settore ed ai principi generale dell’ordinamento giuridico. |
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