Possono rispondere entrambi, ma a titolo diverso. La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde a titolo contrattuale ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, con termine di prescrizione di dieci anni. Il medico che opera all'interno della struttura risponde di norma a titolo extracontrattuale in base alla legge n. 24/2017, con termine di prescrizione di cinque anni ai sensi dell'articolo 2947 del codice civile. Nella pratica l'azione viene generalmente avviata nei confronti della struttura, sulla quale grava un onere probatorio più favorevole al paziente.