Leucemia fulminante. È responsabile il medico di famiglia che non l’ha riconosciuta?

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Michele Merlo, ex star di Amici, mostrò al proprio medico un grosso ematoma che fu attribuito ad una banale ecchimosi, ma erano i segnali della leucemia che poi lo avrebbe colpito.
Quando sussiste in questi casi la responsabilità del medico di base?

 

È tristemente noto il caso di Michele Merlo, in arte Mike Bird, il cantautore di 28 anni morto il 6 giugno del 2021 per le conseguenze di una leucemia fulminante.

Dopo la denuncia dei familiari, i quali hanno chiesto di valutare la responsabilità dei sanitari che nell’ultimo periodo avevano visitato il giovane senza giungere a una corretta diagnosi, arriva la super-perizia: Michele poteva essere salvato. 

Il medico di base è oggi indagato per omicidio colposo. Il 26 maggio dello scorso anno, l’artista gli mostrò il vasto ematoma che da poco più di una settimana gli era spuntato sulla coscia sinistra e lo specialista trattò il livido come un banale strappo muscolare, ricondotto a un recente trasloco compiuto dal giovane, raccomandandogli di applicare sulla gamba una benda allo zinco e di tenerla a riposo per 4 o 5 giorni. In realtà era uno dei primi segnali del tumore che stava intaccando le cellule del sangue. 

Da più di un anno, ormai, la famiglia Merlo sta cercando di scoprire se con una diagnosi tempestiva il figlio si sarebbe potuto salvare: la perizia dice che se il medico avesse capito subito che c’era qualcosa che non andava e lo avesse mandato a fare delle analisi del sangue, probabilmente la terapia sarebbe cominciata tempestivamente e le possibilità di salvarsi sarebbero state alte.

A dirla tutta, il medico di base non fu l’unico a non accorgersi della malattia in atto. 

Una manciata di giorni dopo, un altro specialista visitò il cantante: si tratta di un dottore dell’ambulatorio di Continuità assistenziale che lo rimandò a casa, stavolta, con una diagnosi di tonsillite. Una prima perizia disposta dalla procura di Bologna, ha però scagionato quest’ultimo medico perché per il 28nne era già troppo tardi: “Nessuna terapia somministrata il 2 giugno – avevano stabilito gli esperti – avrebbe evitato il decesso”. 

 

Il rapporto tra medico e paziente

Le indagini sono ancora in corso, tuttavia, la tragica vicenda offre lo spunto per una riflessione sulla natura giuridica della responsabilità civile del medico di base e sull’esistenza di una corresponsabilità con la Regione o l’Asl di riferimento in caso di errore medico. 

La normativa vigente prevede che il medico, se non in casi specifici, risponda in via extracontrattuale. In altre parole, il sanitario è ritenuto responsabile, ed è chiamato a risarcire il paziente, solo ove sia dimostrato che il danno occorso al paziente stesso sia stato causato da una condotta professionale illecita, connotata da dolo o colpa. Non sussiste, dunque, un rapporto di tipo contrattuale, rapporto che, invece, il paziente ha con la struttura sanitaria, privata o pubblica, nella quale il sanitario opera. 

La struttura sanitaria ha, infatti, l’obbligo di sorvegliare sui propri dipendenti ed è responsabile contrattualmente dei danni causati dai propri medici. Per tale motivo, nelle cause civili in materia di responsabilità sanitaria, è spesso coinvolta direttamente la struttura, anche in virtù della maggior solvibilità degli ospedali e del meno gravoso onere gravante sul paziente, nel regime previsto per la responsabilità contrattuale. Ma per i medici di base?

Dal 2015 è stato riconosciuto l’obbligo di sorveglianza e di controllo anche da parte della Regione sull’operato del medico di base, per mezzo delle Asl competenti per territorio. 

Da ciò ne consegue che, in caso di danno al paziente, il primo soggetto a rispondere, e sul quale grava l’onere risarcitorio, è l’ente che, in seconda istanza, si può rivalere sul medico. 

Infatti, il medico di medicina generale non è un lavoratore autonomo, bensì è soggetto a un rapporto di para-subordinazione con il Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, il SSN, tramite le Asl, ha il dovere di garantire ai cittadini una prestazione di medicina generale su tutto il territorio nazionale (attraverso il medico di base) e di controllare l’attività compiuta dal sanitario, con conseguente corresponsabilità in sede civile, in caso di illecito a danno del paziente, commesso dal sanitario convenzionato.

 

Conclusioni

Il paziente danneggiato o i suoi eredi potranno richiedere il risarcimento del danno provocato dal medico di base, prima di tutto alla Asl, proprio per l’obbligo che ha sulle sue le prestazioni. Vedremo gli sviluppi di questa triste vicenda e le decisioni normative che saranno adottate.

Categorie:Responsabilità Medici
Tags:responsabilità dei medici

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