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Responsabilità medica tra Legge Gelli e Legge Balduzzi: cosa è cambiato?

Come accertare la responsabilità medica in base alla Legge Gelli-Bianco 

Quando un paziente è vittima di un caso di malasanità, come si fa a individuare il responsabile? Una eventuale richiesta di risarcimento va indirizzata al medico, alla struttura sanitaria o a entrambi? Chi ha subito un danno alla salute si trova spesso davanti a un sistema normativo complesso, in cui capire quali regole si applicano al proprio caso è tutt’altro che semplice. 

Negli ultimi anni, il legislatore è intervenuto più volte per riformare il sistema della responsabilità sanitaria, con l’obiettivo dichiarato di bilanciare la tutela del paziente e la protezione degli operatori sanitari. Due sono le riforme che hanno segnato questo percorso: la Legge n. 189/2012, anche nota come Legge Balduzzi e, successivamente, la Legge n. 24/2017 o Legge Gelli-Bianco. Proprio quest’ultima ha introdotto cambiamenti rilevanti sul piano giuridico, incidendo direttamente sulle modalità di accertamento della responsabilità e sul diritto al risarcimento. 

Comprendere cosa prevede oggi la responsabilità medica nella legge Gelli-Bianco è fondamentale per chi ritiene di aver subito un errore sanitario. Le nuove regole hanno modificato il rapporto tra paziente, medico e struttura, ridefinendo obblighi, tutele e oneri probatori.  

In questo articolo analizziamo cosa è realmente cambiato rispetto al passato e quali sono le conseguenze concrete per il paziente che cerca giustizia. 

La prima riforma sulla responsabilità medica: la legge Balduzzi

La Legge Balduzzi, n. 189/2012, di conversione del Decreto-legge n. 158/2012, rappresenta il primo tentativo del legislatore di intervenire in modo sistematico sul tema della responsabilità medica. L’obiettivo principale era contrastare il fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva”, che negli anni aveva inciso in modo significativo sui costi e sull’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. 

All’epoca, il sistema sanitario era fortemente sotto pressione a causa dell’elevato numero di azioni giudiziarie intentate dai pazienti, spesso anche per errori lievi. Per timore di contenziosi, molti medici avevano iniziato a prescrivere esami e trattamenti non sempre necessari, con un aumento della spesa sanitaria e un peggioramento della qualità dell’assistenza. 

Per arginare questo problema, la Legge Balduzzi ha introdotto un criterio di valutazione della colpa medica in ambito penale. In particolare, è stata esclusa la punibilità per colpa lieve nei casi in cui il sanitario avesse agito con imperizia, ma nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. La responsabilità penale rimaneva quindi limitata ai soli casi di colpa grave, applicabili ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose. 

Dal punto di vista del paziente, tuttavia, la riforma Balduzzi presentava limiti evidenti. La norma non chiariva in modo espresso la distinzione tra responsabilità del medico e responsabilità della struttura sanitaria e, soprattutto in ambito civile, lasciava ampi margini interpretativi alla giurisprudenza. Questo comportava incertezza sui criteri di accertamento della responsabilità e sulle modalità di tutela risarcitori. 

La responsabilità medica nella Legge Gelli Bianco

Con la Legge n. 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco, il legislatore è intervenuto nuovamente per superare le ambiguità emerse con la riforma Balduzzi e fornire un quadro normativo più chiaro e strutturato. 

Uno dei primi elementi di novità riguarda il sistema delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. La Legge Gelli-Bianco prevede che esse siano elaborate esclusivamente da società scientifiche accreditate e iscritte in un apposito elenco presso il Ministero della Salute, rafforzandone l’affidabilità e il valore giuridico. 

Sul piano della responsabilità civile, la riforma introduce una distinzione netta tra: 

  • la responsabilità della struttura sanitaria, che è di tipo contrattuale, con prescrizione decennale e un regime probatorio più favorevole al paziente; 
  • la responsabilità del singolo medico, che è di tipo extracontrattuale, con prescrizione quinquennale e onere della prova a carico del paziente. 

La legge ha introdotto l’articolo 590-sexies nel Codice Penale, specificando che viene esclusa la punibilità del medico che ha agito per imperizia (mancanza di abilità tecnica), se ha rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che queste fossero adeguate al caso specifico. Resta comunque punibile in caso di colpa grave. 

Per definire il grado di colpa del medico, è necessario analizzare l’accaduto, valutando una eventuale divergenza tra la condotta del sanitario e quella che avrebbe dovuto adottare in base alle linee guida, considerando anche il suo livello di esperienza, le possibilità che avrebbero potuto evitare l’evento dannoso, le ragioni di urgenza che hanno spinto ad agire.  

Altra novità introdotta dalla Legge Gelli-Bianco è l’obbligo assicurativo per strutture e sanitari: il paziente che intende richiedere un risarcimento può agire direttamente contro l’assicurazione.  

Legge Balduzzi e Legge Gelli: quali sono le differenze?

Pur nate con finalità simili, la Legge Balduzzi e la Legge Gelli-Bianco presentano differenze significative in termini di responsabilità, tutela del paziente e strumenti di risarcimento. 

Legge Balduzzi e Gelli a confronto 

PROFILO  LEGGE BALDUZZI (189/2012)  LEGGE GELLI-BIANCO (24/2017) 
Responsabilità penale  Esclusione per colpa lieve  Stabilita in base all’art. 590-sexies c.p. 
Responsabilità civile   Non specificata in dettaglio   Distinzione medico (extracontrattuale)/struttura (contrattuale) ​ 
Linee guida  Riferimento generico   Definite da società accreditate  
Prescrizione  Spesso 10 anni  5 anni medico / 10 anni struttura 
Assicurazioni  Non obbligatorie  Obbligatorie, favorite le azioni risarcitorie dirette. 

 

Risarcimento per malasanità? Come accertare la colpa medica e a chi rivolgersi

Per accertare la responsabilità medica la Legge Gelli impone che le azioni legali debbano essere supportate da perizia medico-legale.  

Non è più il medico a dover dimostrare di aver agito correttamente, ma è il paziente danneggiato a dover fornire prova dell’errore medico subito, dimostrando il nesso causale con il comportamento del sanitario caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia.  

Se sei stato vittima di un caso di malasanità, dovrai quindi fornire prova della colpa grave del medico rivolgendoti ad un medico legale e ad un avvocato specializzato.  

Non sai come fare o a chi rivolgerti? Noi di Periplo Familiare possiamo aiutarti: siamo la prima associazione a tutela delle vittime di malasanità in Italia, da oltre 25 anni supportiamo i nostri assistiti sia dal punto di vista legale che morale.  

Il nostro staff medico-legale è pronto a valutare il tuo caso per verificare se vi sono le basi per avviare un’azione risarcitoria.   

Contattaci per saperne di più e prenotare una consulenza gratuita. 

 

Glossario per la lettura 

  • Negligenza medica: mancanza di attenzione, cura o diligenza nell’esercizio dell’attività sanitaria, che porta a commettere omissioni, ritardi o superficialità. Il medico non agisce come suggerito dalle regole professionali. 
  • Imprudenza: le azioni e le decisioni mediche sono avventate ed espongono il paziente a rischi non necessari. 
  • Imperizia: mancanza di adeguata competenza tecnica o esperienza professionale. 

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