
Un tuo familiare è morto a causa di un errore medico? Ti stai domandando se puoi chiedere un risarcimento anche per le sofferenze che ha subito prima del decesso?
La perdita di una persona cara è un evento doloroso, ancora più difficile da accettare quando si sospetta che la morte sia stata provocata da una diagnosi sbagliata, un intervento chirurgico eseguito in modo non corretto o una grave negligenza sanitaria.
In questi casi, i familiari hanno il diritto di fare chiarezza sull’accaduto e verificare se esistano i presupposti per ottenere un risarcimento. È importante, però, distinguere i danni subiti direttamente dai congiunti da quelli che la vittima ha maturato prima della morte e che possono essere trasmessi agli eredi.
È proprio questa la differenza tra iure proprio e iure hereditatis, due espressioni giuridiche che identificano diritti risarcitori distinti, anche se possono derivare dallo stesso episodio di malasanità.
Vediamo cosa cambia concretamente per i familiari e quali danni possono essere richiesti nei casi di responsabilità medica.
Il danno iure proprio è quello che un familiare subisce personalmente a causa della morte di un proprio caro. Non si tratta, quindi, di un diritto ereditato dalla vittima, ma di un pregiudizio che riguarda direttamente chi resta.
La principale forma di risarcimento è il danno da morte del congiunto, legato alla perdita del rapporto parentale e alle conseguenze affettive e personali provocate dalla scomparsa di una persona con cui esisteva un legame significativo.
Il risarcimento può comprendere diverse tipologie di danno:
Possono richiedere il risarcimento il coniuge, i figli, i genitori e, in presenza dei necessari presupposti, anche altri familiari o persone legate alla vittima da un rapporto affettivo stabile.
Per quantificare il danno da perdita del rapporto parentale, il giudice può utilizzare specifiche tabelle risarcitorie, considerando elementi come l’età della vittima e dei familiari, la convivenza e l’intensità della relazione affettiva.
Il risarcimento, però, non è identico per tutti. Occorre valutare le conseguenze della perdita nel singolo caso, evitando anche di conteggiare più volte lo stesso pregiudizio.
A differenza del precedente, il danno iure hereditatis riguarda le conseguenze che la persona deceduta ha subito personalmente a causa dell’errore medico, prima della morte.
Il diritto al risarcimento, se maturato durante la vita della vittima, entra nel suo patrimonio e può essere trasmesso agli eredi.
In particolare, la giurisprudenza distingue due tipologie di danno:
Questa distinzione è fondamentale perché non tutti i decessi per errore medico danno automaticamente diritto a un risarcimento trasmissibile agli eredi.
Se la morte è immediata, infatti, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, non matura in capo alla vittima un autonomo diritto al risarcimento per la perdita della vita in sé, da trasmettere agli eredi.
Per comprendere meglio le differenze tra le due forme di tutela, ecco una tabella riepilogativa.
|
Elemento |
Iure proprio |
Iure hereditatis |
|
A chi spetta |
Ai familiari che hanno subito un danno personale |
Agli eredi della vittima |
|
Cosa risarcisce |
Le conseguenze personali ed economiche della perdita |
I danni subiti dalla vittima prima del decesso |
|
Come nasce il diritto |
Direttamente in capo al familiare danneggiato |
In capo alla vittima e poi trasmesso agli eredi |
|
Esempi di danno |
Perdita del rapporto parentale, danno biologico e patrimoniale |
Danno biologico terminale e danno morale terminale |
È possibile che una stessa persona abbia diritto ad entrambi i risarcimenti. Le due richieste, tuttavia, devono essere valutate separatamente, perché riguardano pregiudizi differenti, e diverso è il titolo della responsabilità (contrattuale nel danno iure proprio ed extracontrattuale in quello iure hereditatis) e dunque il termine prescrizionale (rispettivamente di 10 e 5 anni).
I risarcimenti iure proprio e iure hereditatis possono essere richiesti nell’ambito dello stesso procedimento, purché sussistano i presupposti per entrambe le forme di tutela.
Il primo passo è accertare che il decesso sia effettivamente riconducibile a una condotta sanitaria errata. Non basta, infatti, che il paziente sia morto durante un ricovero o dopo un intervento chirurgico. È necessario dimostrare il nesso causale tra il danno e l’eventuale responsabilità del medico o della struttura sanitaria.
Per il danno iure hereditatis assume particolare importanza la documentazione sanitaria relativa al periodo trascorso tra l’evento lesivo e la morte, soprattutto per verificare l’esistenza di una sofferenza terminale risarcibile.
Nel caso del danno iure proprio, invece, occorre considerare il rapporto tra la vittima e i familiari e le conseguenze che la perdita ha prodotto sulla loro vita.
Una valutazione medico-legale accurata, affiancata dall’assistenza di un avvocato specializzato in malasanità, è quindi fondamentale per accertare eventuali responsabilità sanitarie e individuare correttamente le diverse voci di danno risarcibili.
Hai perso un familiare a causa di un sospetto errore medico e vuoi sapere se puoi ottenere un risarcimento per i danni subiti?
Comprendere quali diritti spettano ai familiari e quali possono essere trasmessi agli eredi non è semplice. Per farlo è necessario affidarsi a professionisti in grado di ricostruire l’accaduto, valutare la documentazione clinica e accertare eventuali responsabilità mediche o ospedaliere.
Periplo Familiare può aiutarti a fare chiarezza. Siamo la prima associazione in Italia a tutela delle vittime di malasanità e da oltre 25 anni affianchiamo le persone che hanno subito le conseguenze di errori medici e i loro familiari, offrendo supporto legale e sostegno morale.
Il nostro staff di medici legali e avvocati specializzati è pronto a valutare il tuo caso per verificare se esistono i presupposti per richiedere un risarcimento, distinguendo i danni subiti direttamente dai familiari da quelli spettanti agli eredi.
Contattaci per richiedere una consulenza gratuita e ricevere assistenza nella tutela dei tuoi diritti.
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