Doppia natura del danno: quando il medico risponde 2 volte

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È finito in Cassazione il caso di un medico che aveva omesso al paziente possibili pratiche alternative: riconosciuta una doppia responsabilità.

 

È di duplice natura la responsabilità di un medico che ha omesso alla sua paziente l’esistenza di possibili pratiche alternative. Questa è la conclusione cui sono giunti i giudici della III sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 29709/2019.

Per dirla in altri termini, l’obbligo di informare non può essere scisso da quello di esercitare l’attività sanitaria. Il medico, al di fuori di alcune eccezioni previste dalla legge (ad es. la necessità di un intervento urgente senza che vi sia la possibilità di informare i familiari, neppure un incaricato dalla persona che ne ha necessità o comunque ad essa vicino), ha sempre l’obbligo di informare, in modo completo e adeguato la persona, sia in forma diagnostica sia in forma terapeutica, quindi sia nella fase della diagnosi sia in quella più operativa di terapia o di intervento.

Ma veniamo al caso in questione. Una coppia di coniugi chiama in causa il proprio medico curante (il ginecologo incaricato di seguire la donna durante la gravidanza) per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata considerazione degli esiti del tri-test, che aveva segnalato un rischio superiore al normale di sindrome di Down (il tri-test è un esame effettuato in gravidanza allo scopo di fornire una stima della probabilità di avere un figlio/a affetto da anomalie cromosomiche). Questa grave inadempienza medica aveva impedito alla paziente di esercitare la sua volontà, espressa al ginecologo in fase di colloquio preliminare, di non poter affrontare una situazione complessa come quella di un’eventuale disabilità del nascituro e quindi di voler interrompere la gravidanza qualora si fosse diagnosticata un’anomalia. 

 

L’obbligo di informare 

Il medico ha sempre l’obbligo di informare, in modo completo e adeguato, il paziente, sia nella fase di diagnosi sia di cura. Il ginecologo era pertanto tenuto a palesare alla donna la possibilità di sviluppare e approfondire il tri-test, indicando i margini di errore dell’esame e i vantaggi (e svantaggi) di un altro approfondimento come l’amniocentesi (esame sicuro nel rintracciare anomalie cromosomiche ma con dei margini di rischio abortivo). 

Anche se il medico ha svolto la sua attività tecnica correttamente, non ha fornito un’adeguata informazione alla paziente, ed è pertanto inadempiente sia sotto il profilo contrattuale (cioè, per dirla in modo semplice, il medico “per contratto” deve informare i propri pazienti perché il corpo del paziente è oggetto della sua attività; per questa ragione, è tenuto a fornirgli tutte le informazioni sulla patologia, sulla diagnosi e sulla cura) sia sotto il profilo extra contrattuale, per la violazione del diritto costituzionale di autodeterminazione, che rappresenta il limite alla sua autonomia professionale.

 

Si legge dalla sentenza 

“Nell’attività sanitaria, sia di diagnosi, sia di cura, è incluso l’obbligo informativo, il cui inadempimento lede comunque il diritto a esercitare la propria volontà e inoltre, a seconda della gravità della mancanza di informazione, può anche condurre alla lesione del diritto alla salute. 

Non è pertanto sostenibile che una cosa sia diagnosticare e un’altra sia informare, per cui sarebbero ipotizzabili due inadempimenti diversi da parte del medico rispetto ai suoi obblighi professionali, nell’area contrattuale e in quella extracontrattuale.” 

Categorie:Casi di Errori MediciCure MedicheNews MedicinaResponsabilità Medici
Tags:informazione dei pazientiobbligo informativo dei mediciomessa comunicazione cure alternative

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