La conciliazione in sanità: per semplificare e velocizzare

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Per risolvere le controversie in sanità, la riforma del processo civile in sede stragiudiziale offre nuove prospettive di semplificazione, in particolare sulla “paura della firma” per i funzionari pubblici. Vediamole insieme.

 

La riforma del sistema giudiziario rientra fra le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha come obiettivo la riduzione nella durata dei processi in sede civile. 

Tra gli strumenti individuati, figura il potenziamento degli strumenti alternativi al processo (Alternative Dispute Resolution – ADR) per la risoluzione delle controversie. 

La conciliazione in sede stragiudiziale è uno strumento impiegato diffusamente nella gestione dei sinistri e nelle richieste di risarcimento dalle compagnie di assicurazione e dalle strutture sanitarie private sia in Italia sia all’estero. Viceversa, la sanità pubblica italiana ha visto un impiego più circoscritto delle ADR, in parte frenato dal rischio di responsabilità amministrativa che i dipendenti pubblici corrono nel momento in cui autorizzano un pagamento conciliativo. Questo, con la nuova riforma, potrebbe cambiare. Ma vediamo come.

 

Le novità legislative

Innanzitutto, tra le principali novità introdotte dalla riforma c’è proprio il nuovo ruolo assegnato alle Alternative Dispute Resolution (ADR), non più considerate come strumenti “alternativi” di risoluzione delle controversie quanto, piuttosto, come veri e propri strumenti di legislazione “complementare”.

Poi, per il settore sanitario in senso stretto, troviamo la possibilità “per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, che la conciliazione nel procedimento di mediazione, non dia luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista negligenza derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”.

La norma quindi, che ha il fine di semplificare l’azione pubblica, mira a favorire il ricorso da parte delle Aziende e degli Enti del Sistema Sanitario Nazionale, a sistemi di conciliazione senza il timore di incorrere in un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. 

Qualsiasi forma di risarcimento con soldi pubblici, infatti, rappresenta un danno erariale, ma la Corte si muoverà esclusivamente per perseguire la responsabilità amministrativa dei funzionari o dirigenti pubblici solo nel caso in cui manchi da parte loro una valutazione ragionevole sull’opportunità e la convenienza della transazione stessa.

È bene, pertanto, specificare che la c.d. “paura della firma” e il timore di una possibile azione da parte della Corte dei conti sono infondati. La Corte procederà solo ed esclusivamente nel caso in cui il funzionario non possa dimostrare di aver valutato in maniera adeguata la transazione attraverso un confronto con il Comitato Valutazioni Sinistri, di aver richiesto pareri legali e medico-legali, e di avere, infine, fatto una scelta ragionevole sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della decisione. A disposizione dei funzionari ci sono molti strumenti che permettono di dimostrare la validità della loro scelta; la negligenza o l’omissione da parte loro dovrà essere davvero “inescusabile” per poter configurare la colpa grave.

Questa componente multidisciplinare è uno degli elementi caratterizzanti la responsabilità sanitaria. Per questo il percorso della mediazione – che richiede esperti legali e medico-legali – offre un’ulteriore occasione di approfondimento e di confronto tra le parti chiamate a definire, prima ancora degli aspetti patrimoniali, la natura e le relazioni causali dell’evento in discussione.

 

Responsabilità e gestione dei sinistri in sanità: come potrebbero cambiare?

A essere principalmente coinvolti dal nuovo assetto normativo-processuale saranno soprattutto le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e i relativi Comitati di valutazione sinistri. 

Questi ultimi saranno sempre più spesso chiamati a prediligere soluzioni stragiudiziali poiché, stando al tenore della norma, la stessa – contrariamente a quanto sempre temuto dalla pubblica amministrazione –  espone a responsabilità amministrativa in tutti i casi di inerzia od omissione nella risoluzione di un sinistro piuttosto che in tutti i casi di errata gestione dello stesso, con la conseguenza, quindi, che il rischio di essere esposto a responsabilità amministrativa sia maggiore nelle ipotesi in cui si assuma un atteggiamento “di attesa” in luogo di una definizione veloce della controversia.

 

Conclusioni

Abbiamo visto che esistono forme alternative di risoluzione delle controversie che hanno vita propria: non sono seconde al processo ma sono il fondamento di una giustizia partecipativa nella quale le parti contrapposte possono essere attive al di fuori del tribunale. Questo può avere un grande impatto in ambito sanitario dove, una parte consistente delle richieste di risarcimento potrebbe, in futuro, essere risolta tramite conciliazione con benefici su diversi livelli per tutti gli attori e le istituzioni coinvolti. 

Categorie:Risarcimenti

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