Medici responsabili anche quando ritardano la guarigione

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Secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, ogni condotta colposa che interviene sul tempo necessario alla guarigione assume rilievo penale.

Ogni condotta colposa che interviene sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produce un aggravamento della lesione, assume rilievo penale quando aumenta il tempo necessario alla guarigione. 

Lo ha affermato la Corte di Cassazione che, con la sentenza 5315 del 2020, ha disposto che è da considerarsi malattia il prolungamento del tempo necessario per la riduzione della lesione o per la sua definitiva stabilizzazione.

 

Il caso

La Corte di Cassazione si è trovata a giudicare un caso di malpratica medica verificatosi in un ospedale di Messina. Con sentenza del 25 gennaio 2019, la Corte di Appello aveva assolto “perché il fatto non sussiste” due medici del reparto di ortopedia e un radiologo che erano imputati per il reato di lesioni colpose per non aver diagnosticato a un paziente la frattura di una vertebra, omettendo di conseguenza di attuare tutti gli accertamenti e le successive cure.

Il danneggiato era caduto dal suo scooter a causa di una macchia d’olio sull’asfalto ed era stato trasportato in ospedale. Qui era stato sottoposto ad accertamenti radiografici che avevano diagnosticato la rottura del malleolo sinistro e la frattura traversa della vertebra L4. 

In seguito, gli era stato applicato un gambaletto gessato all’arto inferiore. 

Perdurando però i dolori alla schiena, nonostante l’assunzione di un analgesico, l’uomo era stato sottoposto a una radiografia del torace, che però non aveva riscontrato anomalie. Al punto che, nella stessa giornata, era stato dimesso da uno dei due ortopedici indagati, con confermata la diagnosi iniziale.

Dopo trenta giorni di sofferenze, il paziente si era rivolto presso un altro ospedale dove gli avevano rimosso l’ingessatura, sottoponendolo a Tac della colonna vertebrale. Ed è appunto a seguito di quest’accertamento che gli era stata rilevata la presenza del crollo della vertebra L1, con frattura pluriframmentata – visibile radiologicamente – e con conseguente prescrizione dell’uso di un busto da associare a fisioterapia: trattamento proseguito per due mesi.

La Corte di Appello, pur riconoscendo come “censurabile” la condotta tenuta dai tre medici per mancati approfondimenti diagnostici, ne aveva escluso la rilevanza penale, osservando che i disturbi articolari (imputabili alla frattura lombare Ll) erano ascrivibili all’evento traumatico e indipendenti dall’inadeguato trattamento. Quindi, la Corte di merito aveva concluso che il comportamento degli imputati non aveva cagionato alcuna lesione, non essendosi verificata alcuna limitazione funzionale o processo patologico diverso da quello riscontrato, che si sarebbe comunque verificato anche qualora gli imputati avessero tenuto il comportamento corretto.

 

Il ricorso in Cassazione

Il paziente ha presentato ricorso in Cassazione sottolineando l’evidente rapporto fra l’errore diagnostico commesso dai tre imputati e il prolungamento della malattia, ed osservando come l’intempestiva prescrizione di riposo e immobilità e dell’adozione di un busto lo avesse indotto, non essendo stato adeguatamente informato, a porre in essere movimenti non consentiti che ne hanno compromesso la guarigione.

La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso: la particolarità della pronuncia sta nel fatto che, a fronte di una condotta colposa dei sanitari, non si è prodotto un aggravamento della lesione ma un ritardo nella diagnosi e nel trattamento di cura della lesione stessa.

 

Quindi è da considerarsi “malattia” anche il prolungamento del tempo necessario alla guarigione. Infatti, l’omessa diagnosi del crollo della vertebra L1 e della frattura pluriframmentata, ha comportato un ritardo nel trattamento terapeutico di trenta giorni.

 

La causa è stata pertanto rinviata alla Corte di Appello per un nuovo giudizio, nel corso del quale dovrà essere rivalutata l’incidenza della condotta colposa degli imputati sul differimento della guarigione della persona offesa.

Categorie:Responsabilità Medici
Tags:responsabilità dei medici

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