Responsabilità sanitaria ai tempi dell’emergenza Covid-19

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Responsabilità dei medici al tempo del Covid-19: risarcimenti per malpractice solo se è accertata una colpa grave particolarmente qualificata o un atto doloso. 

Per contrastare l’emergenza sanitaria che ci ha colpiti così drammaticamente, il nostro Sistema sanitario nazionale è stato ed è ancora sottoposto ad un forte stress in termini sia organizzativi sia ricettivi, a causa dell’elevato numero di persone contagiate dal Coronavirus. Questo ha comportato, inevitabilmente, un mutamento radicale e repentino delle procedure sanitarie per poter fronteggiare la situazione.

Protagonista indiscusso di questo momento storico è il personale medico: gli “eroi in camice bianco” che stanno conducendo in prima linea questa “battaglia”, medici e infermieri impegnati ad affrontare un’emergenza sanitaria mai vissuta prima dal nostro Paese. 

Oggi quindi, l’obiettivo della legislazione è quello di calibrare il limite della responsabilità sanitaria in uno “speciale” frangente, quello del Covid-19, che ha scosso profondamente regole e priorità, rendendo complicate anche le cose più semplici e ponendo in perfetta connessione la colpa grave con le difficoltà di una urgenza che non riesce ancora a muoversi entro coordinate certe. 

Per questo occorre uscire da interpretazioni riduttive e chiarire cosa debba intendersi davvero per colpa grave durante questa emergenza che sarà tramandata alla storia. 

Ciò non significa “deresponsabilizzare” nessuno ma alzare, se così possiamo dire, il limite oltre il quale una condotta diventa rilevante ai fini risarcitori: il tutto tenendo conto non solo della mutevolezza e impenetrabilità di un morbo che, ad oggi, pone più incognite che certezze, ma anche i problemi del sovraffollamento degli ospedali, della non adeguata disponibilità di risorse umane e materiali, oltre a quelli correlati al fatto che molti operatori della sanità risultano applicati in contesti diversi da quelli in cui hanno maturato la loro specializzazione. E ancora, considerando come ogni scelta terapeutica ma anche logistica, è vincolata dalla rapidità e prontezza d’azione.

 

La giurisprudenza della medicina di urgenza

Già nel 2014 la Corte di Cassazione Penale si era espressa in questo modo: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera (quale può essere il medico n.d.r.) non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave».

Ancor più esplicita è la sentenza della Cassazione Penale del 2018, che nel vagliare l’esistenza di atti penalmente rilevanti di un medico impegnato nella gestione di altri casi urgenti ha stabilito:

«Trattandosi di una vicenda avvenuta nell’ambito di un reparto di chirurgia d’urgenza e di addebito ascritto a un sanitario contemporaneamente impegnato nella gestione di altri casi urgenti, va ulteriormente considerato che la regola di ponderazione della responsabilità professionale (in base alla quale il prestatore d’opera risponde solo in caso di dolo o di colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà) trova applicazione anche laddove si versi in situazioni di emergenza turbate dall’impellenza».

Il giudice può quindi valutare in modo specifico l’addebito di responsabilità, sia quando si versi in una situazione emergenziale, sia quando il caso implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. 

Queste norme applicate al Covid-19 non deresponsabilizzano il “sistema”, ma semplicemente chiariscono come i risarcimenti in caso di coronavirus debbano essere associati a una colpa grave o addirittura al dolo, ipotesi remota questa, in uno scenario in cui i medici si stanno prodigando per salvar vite.

Per concludere, non siamo di fronte a situazioni “tipiche”, siamo dinanzi ad un fenomeno collettivo e catastrofale che influenza ogni strato della società e del nostro vivere civile, è pertanto necessario trovare, al livello normativo, una strada comune che ci consenta di superare questo momento. 

Sarà giusto, quindi, valutare a posteriori eventuali responsabilità civili e penali, ma consapevoli del perimetro già tracciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte e dalla vigente normativa di settore.

Categorie:Responsabilità Medici
Tags:Covid-19responsabilità dei medici

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