Riforma Cartabia: novità nella giustizia anche in sanità

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La riforma mira ad apportare modifiche nei processi penali. Vediamole insieme: dalla prescrizione ai riti abbreviati, dalle pene alternative alle lesioni personali e quale impatto avranno anche per i medici.

 

Il 30 dicembre scorso è entrata in vigore la riforma Cartabia, riforma che porta il nome della sua prima firmataria, la ex ministra della Giustizia del governo Draghi, Marta Cartabia.
Questa legge mira ad apportare profonde modifiche nella giustizia penale e nei suoi processi. Innanzitutto, cerca di ridurre le tempistiche processuali penali per garantire l’equità del processo per tutti gli interessati. Ma non solo, sono previsti interventi netti e decisi anche sul sistema sanzionatorio e sulla giustizia riparativa. Ma andiamo con ordine.

 

La riforma: obiettivi e interventi

Come già accennato, il principale proposito intorno a cui ruotano tutti gli interventi della riforma è quello di garantire una durata ragionevole del processo per tutte le parti coinvolte. L’obiettivo è quello di accorciare, entro il 2026, le tempistiche del processo penale del 25%.

Affinché questo si renda possibile, la riforma Cartabia interviene su tutti quegli aspetti dell’iter processuale che, storicamente, rappresentano i maggiori rallentamenti. Ecco dunque che si mira ad una riduzione dei tempi per quanto attiene le indagini preliminari e le misure detentive alternative. Viene inoltre caldamente consigliato il ricorso a riti processuali più brevi, i cosiddetti riti deflattivi, e l’utilizzo della giustizia riparativa tramite organi appositi.

Interventi sostanziali riguardano anche il sistema delle sanzioni, con la riforma che mira ad assicurare la certezza della pena rendendo le sanzioni immediate.

 

Cosa cambia per i medici

Ma sono molti i dubbi sulla riforma che interessano l’ambiente sanitario. Per la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) alcuni passaggi imporrebbero chiarimenti dal punto di vista interpretativo e procedurale perché incidono direttamente sull’operatività del personale sanitario, soprattutto per quello coinvolto nei pronto soccorso. Vediamo di cosa si tratta.

 

In pronto soccorso

Il caso più controverso, figlio delle nuove norme, è l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria quando il fatto lesivo, rilevato in pronto soccorso, è commesso contro «persona incapace per età o per infermità». L’interpretazione della norma, per la sua formulazione, non è univoca nemmeno nell’ambito della scienza giuridica: se da una parte, mutuando il concetto di «incapacità di intendere e di volere» potrebbe far pensare al criterio anagrafico (vittima al di sotto dei 14 anni) dall’altra, giuristi autorevoli suggeriscono che l’incapacità richiamata dal legislatore dovrebbe essere intesa in senso più ampio, includendo tutte le situazioni di concreta condizione di incapacità di querelare, associata sia all’età sia a un’eventuale condizione clinica contingente (da qui il concetto di “infermità”) a causa della quale si renda opportuna l’obbligatorietà d’ufficio dell’azione penale a tutela della vittima.

Secondo Franco Marozzi, vicepresidente di SIMLA – i medici «quando sono impegnati nella redazione dei documenti da trasmettere all’autorità giudiziaria, non possono certo impegnarsi in fini disquisizioni giuridiche, peraltro non di loro stretta competenza. Quindi, una scarsa chiarezza delle norme in merito rischia di creare una serie di grossi problemi sia a colleghi, sia ai cittadini, sia all’amministrazione della giustizia. Si rischia che fatti che devono essere denunciati non lo siano, o esattamente il contrario, con conseguenze che possono anche essere molto gravi».

 

Conclusioni

Non bastavano i problemi di sovraffollamento, nei pronto soccorso sembrerebbero irrompere anche i dubbi collegati alla riforma Cartabia. Come abbiamo visto, infatti, i medici si troveranno a doversi orientare in un quadro normativo non sempre di facile e immediata interpretazione.

Restano comunque obbligati alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria quando, nell’esercizio della loro attività professionale o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, ove prestino, rispettivamente, la loro assistenza/opera o abbiano notizia di un reato perseguibile di ufficio. Tuttavia, cambiando, a seguito della riforma, anche la lista dei reati perseguibili d’ufficio, per reati le cui vittime sono frequentemente oggetto di assistenza da parte dei sanitari, andrà a modificarsi anche l’operatività stessa del medico.

Categorie:News Medicina
Tags:giustizia e sanità

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