Marito resta impotente dopo un intervento: il mancato consenso informato giustifica il risarcimento danni
Gli interventi chirurgici o endoscopici a livello della pelvi come anche la radioterapia, sono tra le possibili cause che determinano l’insorgenza di deficit erettile. Nel corso dell’operazione possono infatti verificarsi delle lesioni nervose o vascolari che minano la funzione erettile, ma l’impotenza maschile può anche essere determinata dal tipo di intervento eseguito, è infatti una delle conseguenze possibili della prostatectomia radicale per carcinoma alla prostata o della cistectomia radicale nel caso di un carcinoma alla vescica.
Tra i fattori che possono determinare l’insorgenza di deficit erettile vi sono anche la tecnica operatoria utilizzata dal chirurgo e l’età del paziente.
Le possibili conseguenze di ogni intervento chirurgico devono essere rese note al paziente, prima che questo entri in sala operatoria. I pazienti hanno infatti il diritto di conoscere vantaggi e svantaggi di terapie e interventi, ricevendo un’informativa dettagliata a riguardo.
La mancanza o la parzialità delle informazioni, minano infatti la libertà di scelta e decisione del paziente: in assenza di un consenso informato si configura quindi un danno risarcibile.
Il consenso informato è una manifestazione di assenso alla prestazione sanitaria che deve essere necessariamente fornita e che rappresenta un diritto all’autodeterminazione del singolo, tutelato dall’art. 32 della Costituzione.
Il paziente deve quindi essere informato sulle possibili complicazioni correlate all’intervento, cioè gli eventi dannosi che possono manifestarsi e che sono caratterizzati da imprevedibilità e inevitabilità, quindi non sempre riconducibili ad una responsabilità del medico. Evidenziare le possibili complicanze è quindi, anche di aiuto a individuare eventuali responsabilità del sanitario che possono insorgere in seguito ad un errore medico.
In assenza di consenso informato, il paziente potrebbe aver diritto a chiedere un risarcimento danni per le conseguenze che si sono presentate nel post-operatorio, di cui non era a conoscenza.
Il caso: per il mancato consenso informato risarcita anche la moglie per l’impotenza del marito
Il risarcimento del danno in seguito a un intervento chirurgico è concesso per la violazione del consenso informato. A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione nella sentenza numero 26728/2018, quando è stata chiamata a giudicare il caso di un uomo divenuto impotente a seguito di un intervento chirurgico.
Poiché il medico non ha adempiuto a una corretta informazione, hanno spiegato gli Ermellini, il risarcimento è stato concesso sia al paziente che alla moglie, anche se la situazione che ha reso il marito impotente non è stata determinata dalla cattiva esecuzione di un intervento chirurgico.
Chiariamo meglio i fatti accaduti.
L’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico additivo genitale. L’operazione è stata eseguita correttamente, senza colpa o responsabilità da parte dell’equipe medica, ma il paziente non è stato adeguatamente informato sulle conseguenze che sarebbero potute derivare (e che in effetti poi sono derivate) dall’intervento al quale ha acconsentito di sottoporsi.
La sopraggiunta impotenza ha spinto il paziente a chiedere il risarcimento per mancato consenso informato. A tale richiesta si è associata la moglie a fronte delle ripercussioni negative subite all’interno della relazione.
Il Tribunale, in principio, aveva accertato la responsabilità dell’ospedale e dell’urologo per l’omesso consenso informato e li aveva condannati a risarcire, solo a favore del paziente, i danni quantificati in 10.000 euro.
Secondo la Cassazione però, la condotta omissiva ha causato delle conseguenze anche nella vita di coppia, in quanto il coniuge del paziente è stato “egualmente privato di un aspetto importante e caratterizzante il rapporto”. Quindi è stato riconosciuto anche al coniuge il diritto al risarcimento del danno subito nella sua sfera sessuale e relazionale.
“In merito deve affermarsi – si legge nella sentenza – che la condotta omissiva che incide sulla sfera sessuale di un individuo, è in grado di riverberare i suoi effetti, in via immediata e riflessa, nella relazione di coppia, e pertanto di incidere direttamente anche sul coniuge, egualmente privato di un aspetto importante e caratterizzante del rapporto di coppia, collegato ai diritti e obblighi sanciti nell’art. 142, comma 2, cod. civ.”.
La Suprema Corte ha quindi riconosciuto un danno morale derivato come effetto riflesso dal fatto illecito. Questo perché l’omesso consenso informato da parte del personale medico ha inciso sulla sfera sessuale della coppia di coniugi e non solo su quella del paziente.
È stato quindi affermato un nuovo principio di diritto. In tema di consenso informato, qualora risulti accertata una situazione di peggioramento della salute del paziente che incide nella sua sfera sessuale (rientrante nel rischio dell’intervento), anche se non imputabile a un errore medico, il coniuge, che risente in via riflessa del danno, ha diritto al risarcimento in quanto tale danno è conseguenza dell’omesso consenso informato del coniuge.
Nel caso specifico, se il coniuge fosse stato debitamente informato sulle possibili conseguenze dell’intervento, avrebbe potuto consapevolmente decidere di non affrontarlo o di prepararsi in modo adeguato.
Se anche tu hai subito un danno in seguito a un intervento e non sei stato adeguatamente istruito sulle conseguenze possibili, potresti avere diritto a un risarcimento danni per mancato consenso informato.
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