Mancato consenso informato: il paziente deve provarlo

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L’intervento è ben riuscito ma sue le conseguenze sono importanti e del tutto inaspettate. Per chiedere un risarcimento, il paziente deve fornire una prova certa sulla mancata o incompleta informazione.

Non sempre il risarcimento è in relazione a un intervento errato ma anche alle sue conseguenze, laddove queste non sono state dovutamente trasferite. Il paziente può essere risarcito soltanto se dimostra che, non essendo stato adeguatamente informato sulle possibili conseguenze dell’intervento, se lo fosse stato avrebbe rifiutato di sottoporvisi. 

È così la Cassazione ha respinto la richiesta di un paziente e le conclusioni a cui era giunta la Corte d’Appello su un caso di mancato/incompleto consenso informato. 

Per spiegare le differenze relative alle varie situazioni, la Corte ha anche fornito una disamina per punti degli eventi che possono verificarsi.

Cosa è accaduto: il fatto
Ad un paziente era stato diagnosticato un cancro della laringe e dopo il primo intervento, a causa di complicanze, ne erano seguiti altri tre, l’ultimo dei quali di laringectomia totale.

Secondo la denuncia dei familiari, in occasione dell’ultimo intervento, il paziente era stato inizialmente trasferito nella sala operatoria solo per una revisione della ferita, mentre invece veniva effettuata l’asportazione della laringe, con conseguente perdita della voce. Per questo chiedevano il risarcimento del danno sia per la responsabilità professionale dei sanitari, sia riguardo la mancanza di consenso informato.

Cosa è stato deciso: la sentenza
Un consenso informato completo ed esauriente, consente al paziente la necessaria preparazione ad affrontare il periodo postoperatorio. Un paziente correttamente informato può consapevolmente acconsentire all’intervento, dichiarandosi disposto a subirlo, indipendentemente dalle conseguenze che questo comporta. 

La Corte di Appello aveva inizialmente condannato al risarcimento la struttura e i sanitari.

Ma la Cassazione ha richiesto al paziente di provareanche con presunzioni, che, se adeguatamente informato, non avrebbe autorizzato l’intervento anche nell’ipotesi di operazione salva vita”. 

In base agli elementi raccolti, la Cassazione ha rigettato la domanda di risarcimento perché non ricorre alcun nesso causale tra la condotta del medico e il danno lamentato. Il paziente infatti avrebbe consapevolmente scelto di subire “quell’incolpevole” lesione determinatasi dall’esito di un intervento eseguito correttamente ovvero l’asportazione totale della laringe, necessario a contrastare gli effetti del tumore. La perdita della voce non è stato un danno a seguito dell’intervento di laringectomia ma un’evenienza inevitabile, a cui il paziente aveva deciso di sottoporsi nonostante le conseguenze.

Il paziente che richiede il risarcimento di un danno da lesione della salute, determinato dalle non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito, deve allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato.

Le basi del consenso informato: il vademecum della Cassazione
Il consenso informato deve contemplare:

  • le prevedibili conseguenze del trattamento sanitario;
  • il possibile verificarsi di un aggravamento delle condizioni di salute;
  • l’eventuale onere, in termini di sofferenze, del percorso riabilitativo post-operatorio.

La Cassazione ha inoltre indicato anche le ipotesi di danni risarcibili per mancanza di adeguato consenso informato:
1.  Intervento errato che il paziente ha accettato anche nel caso di omessa/insufficiente informazione: un intervento, cioè, che ha cagionato un danno alla salute a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi;
2. Intervento errato che il paziente avrebbe rifiutato: omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi;

3. Intervento correttamente eseguito che il paziente ha accettato, con omessa informazione, le cui conseguenze hanno ha cagionato un danno alla salute: con una corretta informazione, il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all’intervento; 

4. Intervento correttamente eseguito che il paziente avrebbe rifiutato se correttamente informato. Costituirà oggetto di danno risarcibile tutte le volte che, ma solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse.

Nel caso specifico, il fatto protagonista dell’articolo è quello indicato nell’ultimo punto.

Categorie:Responsabilità Medici

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